Art. 78 
 ( ((Informazioni)) del medico di medicina generale o del pediatra ) 
 
   1. Il medico di medicina generale o il pediatra di  libera  scelta
informano  l'interessato  relativamente  al  trattamento   dei   dati
personali,  in  forma  chiara   e   tale   da   rendere   agevolmente
comprensibili gli elementi indicati ((negli  articoli  13  e  14  del
Regolamento)). 
   2. ((Le informazioni possono essere fornite)) per  il  complessivo
trattamento  dei  dati  personali   necessario   per   attivita'   di
((diagnosi, assistenza e terapia sanitaria)), svolte dal medico o dal
pediatra  a   tutela   della   salute   o   dell'incolumita'   fisica
dell'interessato, su richiesta  dello  stesso  o  di  cui  questi  e'
informato in quanto effettuate nel suo interesse. 
   ((3. Le informazioni possono riguardare, altresi', dati  personali
eventualmente raccolti presso terzi e  sono  fornite  preferibilmente
per iscritto.)) 
   4. ((Le informazioni)), se non  e'  diversamente  specificato  dal
medico o dal pediatra, ((riguardano)) anche il  trattamento  di  dati
correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale  o  dal
pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro
soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta,
che: 
   a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra; 
   b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del  medico
e del pediatra; 
   c) puo' trattare lecitamente i dati  nell'ambito  di  un'attivita'
professionale prestata in forma associata; 
   d) fornisce farmaci prescritti; 
   e) comunica dati personali al medico  o  pediatra  in  conformita'
alla disciplina applicabile. 
 
   5.  ((Le  informazioni  rese))  ai  sensi  del  presente  articolo
((evidenziano))  analiticamente   eventuali   trattamenti   di   dati
personali che presentano rischi specifici per i diritti e le liberta'
fondamentali,  nonche'   per   la   dignita'   dell'interessato,   in
particolare in caso di trattamenti effettuati: 
   ((a)  per  fini  di  ricerca  scientifica  anche  nell'ambito   di
sperimentazioni cliniche, in conformita' alle leggi e ai regolamenti,
ponendo in particolare evidenza che il consenso,  ove  richiesto,  e'
manifestato liberamente;)) 
   b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina; 
   c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una
rete di comunicazione elettronica. 
   ((c-bis) ai  fini  dell'implementazione  del  fascicolo  sanitario
elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221; 
   c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri  di  cui
all'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.
221.))