Art. 79 
(( (Informazioni da  parte  di  strutture  pubbliche  e  private  che
         erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie) )) 
 
   ((1. Le strutture pubbliche e  private,  che  erogano  prestazioni
sanitarie  e  socio-sanitarie  possono  avvalersi   delle   modalita'
particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad  una  pluralita'
di prestazioni erogate anche da  distinti  reparti  ed  unita'  della
stessa struttura o di sue articolazioni  ospedaliere  o  territoriali
specificamente identificate.)) 
   2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture  annotano
l'avvenuta  ((informazione))  con  modalita'  uniformi  e   tali   da
permettere una verifica al riguardo da  parte  di  altri  reparti  ed
unita' che,  anche  in  tempi  diversi,  trattano  dati  relativi  al
medesimo interessato. ((39)) 
   3. Le modalita' ((particolari di  cui  all'articolo  78))  possono
essere utilizzate  in  modo  omogeneo  e  coordinato  in  riferimento
all'insieme  dei  trattamenti  di  dati  personali   effettuati   nel
complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie. 
   4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del
comma 3, le modalita' ((particolari)) possono essere  utilizzate  per
piu' trattamenti di dati effettuati  nei  casi  di  cui  al  presente
articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80. 
 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art.  6,  comma
1, lettera  e))  che  "al  comma  2,  le  parole  «l'organismo  e  le
strutture» sono sostituite dalle seguenti: «la  struttura  o  le  sue
articolazioni»".