Art. 80 
           (( (Informativa da parte di altri soggetti) )) 
 
  ((1. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e  14  del
Regolamento,  oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo  79,  possono
avvalersi della facolta' di  fornire  un'unica  informativa  per  una
pluralita' di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e
in tempi diversi, rispetto a dati  raccolti  presso  l'interessato  e
presso terzi, i competenti servizi  o  strutture  di  altri  soggetti
pubblici, diversi da quelli di cui al predetto articolo 79,  operanti
in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi  e
idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e
diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali  e  mediante
reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda
attivita' amministrative effettuate per motivi di interesse  pubblico
rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.))