Art. 82 
     (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumita' fisica) 
 
   1. ((Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del  Regolamento
possono   essere   rese))   senza   ritardo,   successivamente   alla
prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per
la  quale  la   competente   autorita'   ha   adottato   un'ordinanza
contingibile ed  urgente  ai  sensi  dell'articolo  117  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
   2.  ((Tali  informazioni  possono  altresi'  essere  rese))  senza
ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di: 
   ((a) impossibilita' fisica, incapacita' di agire o incapacita'  di
intendere o di  volere  dell'interessato,  quando  non  e'  possibile
rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente
la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare,  a
un convivente o unito civilmente ovvero  a  un  fiduciario  ai  sensi
dell'articolo 4 della legge 22 dicembre  2017,  n.  219  o,  in  loro
assenza,  al  responsabile  della   struttura   presso   cui   dimora
l'interessato;)) 
   b) rischio grave,  imminente  ed  irreparabile  per  la  salute  o
dell'interessato. 
   3. ((Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese)) senza
ritardo,  successivamente  alla  prestazione,  anche   in   caso   di
prestazione medica che puo' essere pregiudicata ((dal loro preventivo
rilascio)), in termini di tempestivita' o efficacia. 
   4. Dopo il raggiungimento della maggiore  eta'  ((le  informazioni
sono fornite)) all'interessato ((nel caso  in  cui  non  siano  state
fornite in precedenza)).