Art. 89-bis 
                 (( (Prescrizioni di medicinali) )). 
 
  ((1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non  e'  necessario
inserire  il  nominativo  dell'interessato,   si   adottano   cautele
particolari in relazione a quanto disposto dal Garante  nelle  misure
di  garanzia  di  cui  all'articolo  2-septies,  anche  ai  fini  del
controllo della correttezza della prescrizione ovvero  per  finalita'
amministrative o per fini di ricerca scientifica  nel  settore  della
sanita' pubblica.))