Art. 92 
                         (Cartelle cliniche) 
 
   1. Nei casi in cui ((strutture, pubbliche e private,  che  erogano
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie)) redigono e  conservano  una
cartella clinica in conformita'  alla  disciplina  applicabile,  sono
adottati opportuni accorgimenti per  assicurare  la  comprensibilita'
dei dati e per distinguere i dati  relativi  al  paziente  da  quelli
eventualmente   riguardanti   altri   interessati,    ivi    comprese
informazioni relative a nascituri. 
   2. Eventuali richieste di presa visione o  di  rilascio  di  copia
della cartella e dell'acclusa scheda  di  dimissione  ospedaliera  da
parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in
tutto o  in  parte,  solo  se  la  richiesta  e'  giustificata  dalla
documentata necessita': 
   a) ((di esercitare)) o difendere un diritto  in  sede  giudiziaria
((,  ai  sensi  dell'articolo  9,  paragrafo  2,  lettera   f),   del
Regolamento,))  di  rango  pari  a  quello  dell'interessato,  ovvero
consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto  o
liberta' fondamentale ((...)); 
   b) di tutelare, in conformita'  alla  disciplina  sull'accesso  ai
documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante  di
rango pari  a  quella  dell'interessato,  ovvero  consistente  in  un
diritto  della  personalita'  o  in  un  altro  diritto  o   liberta'
fondamentale ((...)).