Art. 96 
          (( (Trattamento di dati relativi a studenti). )) 
 
  ((1.  Al  fine  di  agevolare  l'orientamento,  la   formazione   e
l'inserimento professionale, anche  all'estero,  le  istituzioni  del
sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale
regionale, le scuole private non paritarie nonche' le istituzioni  di
alta formazione artistica e coreutica e le universita' statali o  non
statali  legalmente  riconosciute  su  richiesta  degli  interessati,
possono  comunicare  o  diffondere,  anche  a  privati  e   per   via
telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi  e  finali,
degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di  cui  agli
articoli 9  e  10  del  Regolamento,  pertinenti  in  relazione  alle
predette  finalita'  e  indicati   nelle   informazioni   rese   agli
interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono
essere  successivamente  trattati  esclusivamente  per  le   predette
finalita'. 
  2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla
tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi'
ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione  dell'esito
degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio
di diplomi e certificati.))