(Allegato A.1 Regole deontologiche-art. 12)
                               Art. 12 
 
      ((Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)) 
 
    ((1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti  penali  non
si applica il limite previsto dall´art. 10 del  regolamento,  nonche'
dall'art. 2-octies del Codice. 
    2.  Il  trattamento  di  dati   personali   idonei   a   rivelare
provvedimenti di cui all´art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2  e  3,
del codice di procedura penale  (1)  e'  ammesso  nell´esercizio  del
diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5. 
 
 
(1) L'art. 686 c.p.p. e' stato abrogato e sostituito dall'art. 3  del
    d.P.R.  14  novembre  2002,  n.  313,  al  quale   occorre   fare
    riferimento  ai  fini   dell'individuazione   dei   provvedimenti
    giudiziari cui la disposizione si riferisce)).