(Allegato A.1 Regole deontologiche-art. 13)
                               Art. 13 
 
          ((Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)) 
 
    ((1.   Le   presenti   norme   si   applicano   ai    giornalisti
professionisti, pubblicisti e praticanti e a  chiunque  altro,  anche
occasionalmente, eserciti attivita' pubblicistica. 
    2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge  n.
69/1963,  si  applicano  solo  ai  soggetti  iscritti  all'albo   dei
giornalisti, negli elenchi o nel registro)).