(Allegato A.1 Regole deontologiche-art. 6)
                               Art. 6 
 
                 ((Essenzialita' dellĀ“informazione)) 
 
    ((1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o
sociale non contrasta con il  rispetto  della  sfera  privata  quando
lĀ“informazione, anche  dettagliata,  sia  indispensabile  in  ragione
dellĀ“originalita' del fatto o della  relativa  descrizione  dei  modi
particolari in cui e'  avvenuto,  nonche'  della  qualificazione  dei
protagonisti. 
    2. La sfera privata delle persone note o che esercitano  funzioni
pubbliche deve essere rispettata se le notizie o  i  dati  non  hanno
alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 
    3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla liberta'
di informazione  nonche'  alla  liberta'  di  parola  e  di  pensiero
costituzionalmente garantita a tutti)).