Art. 6 ((Essenzialita' dellĀ“informazione)) ((1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando lĀ“informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dellĀ“originalita' del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui e' avvenuto, nonche' della qualificazione dei protagonisti. 2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla liberta' di informazione nonche' alla liberta' di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti)).