(Allegato A.2 Regole deontologiche-art. 12)
                               Art. 12 
 
             ((Applicazione delle regole deontologiche)) 
 
    ((1.  I  soggetti  pubblici  e  privati,  comprese  le   societa'
scientifiche e le associazioni professionali,  che  siano  tenuti  ad
applicare le presenti regole deontologiche, si impegnano, con i  modi
e nelle forme previste  dai  propri  ordinamenti,  a  promuoverne  la
massima  diffusione  e  la  conoscenza,  nonche'  ad  assicurarne  il
rispetto. 
    2. Nel caso degli archivi degli enti  pubblici  e  degli  archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico,  le  sovrintendenze
archivistiche promuovono la diffusione e lĀ“applicazione delle  regole
deontologiche)).