(Allegato A.3 Regole deontologiche-art. 4)
                               Art. 4 
 
    ((Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)) 
 
    ((1. Ai  fini  della  comunicazione  e  diffusione  di  risultati
statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto
anche dei seguenti criteri: 
      a) si considerano dati aggregati le combinazioni  di  modalita'
alle quali e' associata una frequenza  non  inferiore  a  una  soglia
prestabilita, ovvero un'intensita'  data  dalla  sintesi  dei  valori
assunti da un numero di unita' statistiche pari alla suddetta soglia.
Il valore minimo attribuibile alla soglia e' pari a tre; 
      b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del
livello di riservatezza delle informazioni; 
      c) i risultati statistici relativi a sole  variabili  pubbliche
non sono soggetti alla regola della soglia; 
      d) la regola della soglia puo' non essere osservata qualora  il
risultato statistico non consenta  ragionevolmente  l'identificazione
di unita' statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione  e  alla
natura delle variabili associate; 
      e) i risultati statistici relativi  a  una  stessa  popolazione
possono essere diffusi in modo che non siano  possibili  collegamenti
tra loro  o  con  altre  fonti  note  di  informazione,  che  rendano
possibili eventuali identificazioni; 
      f) si presume che sia adeguatamente  tutelata  la  riservatezza
nel caso in cui  tutte  le  unita'  statistiche  di  una  popolazione
presentino la medesima modalita' di una variabile. 
    2.  Nel  programma  statistico  nazionale  sono  individuate   le
variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove  cio'
risulti necessario per soddisfare  particolari  esigenze  conoscitive
anche di carattere internazionale o comunitario. 
    3. Nella comunicazione di  collezioni  campionarie  di  dati,  il
rischio  di  identificazione  deve  essere   per   quanto   possibile
contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del  rischio  di
identificazione  sono  individuati  dall'Istat  che,  attenendosi  ai
criteri di cui all'art. 3 definisce anche le  modalita'  di  rilascio
dei dati dandone  comunicazione  alla  Commissione  per  la  garanzia
dell'informazione statistica)).