(Allegato A.3 Regole deontologiche-art. 9)
                               Art. 9 
 
                        ((Raccolta dei dati)) 
 
    ((1. I soggetti di cui all'art. 1  pongono  specifica  attenzione
nella  selezione  del  preposto  alla  raccolta  dei  dati  e   nella
definizione dell'organizzazione e delle modalita' di rilevazione,  in
modo da garantire il rispetto delle presenti regole e la  tutela  dei
diritti degli interessati. 
    2. In ogni caso, il personale preposto alla raccolta  si  attiene
alle disposizioni contenute nelle  presenti  regole  alle  istruzioni
ricevute. In particolare: 
      a) rende nota la propria identita', la propria  funzione  e  le
finalita' della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione; 
      b) fornisce le informazioni di cui all'art. 13 del  regolamento
e di cui  all'art.  6  delle  presenti  regole,  nonche'  ogni  altro
chiarimento  che  consenta  all'interessato  di  rispondere  in  modo
adeguato  e   consapevole,   evitando   comportamenti   che   possano
configurarsi come artifici o indebite pressioni; 
      c) non svolge contestualmente  presso  gli  stessi  interessati
attivita' di rilevazione di dati per conto di  piu'  titolari,  salvo
espressa autorizzazione; 
      d) provvede tempestivamente  alla  correzione  degli  errori  e
delle  inesattezze  delle  informazioni  acquisite  nel  corso  della
raccolta; 
      e) assicura una  particolare  diligenza  nella  raccolta  delle
particolari categorie di dati di cui agli artt. 9, par., 1 e  10  del
regolamento)).