Art. 12 ((Esercizio dei diritti dell'interessato)) ((1. Qualora, in caso di esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e seguenti del Regolamento, sono necessarie modifiche ai dati che riguardano l'interessato, il titolare del trattamento provvede ad annotare, in appositi spazi o registri, le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio)).