(Allegato A.4 Regole deontologiche-art. 13)
                               Art. 13 
 
                       ((Disposizioni finali)) 
 
    ((1. I responsabili e le persone autorizzate del trattamento  che
per motivi di lavoro e ricerca, abbiano  legittimo  accesso  ai  dati
personali trattati per scopi statistici e scientifici, conformano  il
proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni: 
      a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per  gli
scopi definiti nel progetto di ricerca di cui all'art. 3; 
      b) i  dati  personali  devono  essere  conservati  in  modo  da
evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme
alla legge e alle istruzioni ricevute; 
      c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di
cui  si  venga  a   conoscenza   in   occasione   dello   svolgimento
dell'attivita' statistica o di  attivita'  ad  essa  strumentali  non
possono essere  diffusi,  ne'  altrimenti  utilizzati  per  interessi
privati, propri o altrui; 
      d) il lavoro svolto e' oggetto di adeguata documentazione; 
      e) le conoscenze professionali in  materia  di  protezione  dei
dati  personali  sono  adeguate  costantemente  all'evoluzione  delle
metodologie e delle tecniche; 
      f) la comunicazione e la diffusione  dei  risultati  statistici
sono favorite, in relazione alle esigenze conoscitive della comunita'
scientifica e dell'opinione pubblica, nel rispetto  della  disciplina
sulla protezione dei dati personali; 
      g)  i  comportamenti  non   conformi   alle   presenti   regole
deontologiche  sono  immediatamente  segnalati  al  titolare   o   al
responsabile trattamento)).