(Allegato A.4 Regole deontologiche-art. 4)
                               Art. 4 
 
               ((Identificabilita' dell'interessato)) 
 
    ((1. Agli effetti dell'applicazione delle presenti regole: 
      a)  un  interessato  si  ritiene  identificabile  quando,   con
l'impiego   di   mezzi   ragionevoli,    e'    possibile    stabilire
un'associazione  significativamente  probabile  tra  la  combinazione
delle modalita' delle variabili relative ad una unita' statistica e i
dati che la identificano; 
      b) i mezzi ragionevolmente  utilizzabili  per  identificare  un
interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie: 
        risorse economiche; 
        risorse di tempo; 
        archivi nominativi o altre fonti di  informazione  contenenti
dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili
oggetto di comunicazione o diffusione; 
        archivi,  anche  non  nominativi,  che  forniscano  ulteriori
informazioni oltre quelle oggetto di comunicazione o diffusione; 
        risorse hardware e software per  effettuare  le  elaborazioni
necessarie per collegare informazioni non nominative ad  un  soggetto
identificato, tenendo anche conto  delle  effettive  possibilita'  di
pervenire in modo illecito alla sua identificazione  in  rapporto  ai
sistemi di sicurezza ed al software di controllo adottati; 
        conoscenza  delle  procedure   di   estrazione   campionaria,
imputazione, correzione  e  protezione  statistica  adottate  per  la
produzione dei dati)).