(Allegato A.5 Codice di deontologia per i sistemi informativi-art. 1)
(Provvedimento del Garante n. 8 del 16  novembre  2004,  in  G.U.  23
                       dicembre 2004, n. 300) 
 
          ((IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella seduta odierna,  con  la  partecipazione  del  prof.  Stefano
Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente,
del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti,  e  del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; 
  Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati  membri  e
la Commissione incoraggiano  l'elaborazione  di  codici  di  condotta
destinati a contribuire, in funzione delle  specificita'  settoriali,
alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione
della direttiva adottate dagli Stati membri; 
  Visti gli articoli 12 e 154, comma 1,  lettera  e)  del  Codice  in
materia di protezione dei  dati  personali  (decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196), i quali attribuiscono al Garante il compito  di
promuovere nell'ambito delle categorie  interessate,  nell'osservanza
del principio di  rappresentativita'  e  tenendo  conto  dei  criteri
direttivi  delle   raccomandazioni   del   Consiglio   d'Europa   sul
trattamento dei  dati  personali,  la  sottoscrizione  di  codici  di
deontologia e di buona condotta per determinati settori,  verificarne
la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche  attraverso  l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto; 
  Visto l'art. 117 del codice con il  quale  e'  stato  demandato  al
Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di  un  Codice  di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali
effettuato nell'ambito di sistemi informativi di  cui  sono  titolari
soggetti privati, utilizzati a fini  di  concessione  di  crediti  al
consumo, nonche' riguardanti l'affidabilita'  e  la  puntualita'  nei
pagamenti da parte degli interessati; 
  Visto il provvedimento generale del Garante adottato il  31  luglio
2002 (in Bollettino del Garante n. 30/2002,  p.  47)  con  il  quale,
nelle more dell'adozione del predetto  codice  di  deontologia  e  di
buona condotta, sono state  nel  frattempo  prescritte,  ai  soggetti
privati che gestiscono sistemi informativi di rilevazione  di  rischi
creditizi,  nonche'  alle  banche  e  societa'  finanziarie  che   vi
accedono, alcune prime misure da adottare al fine  di  conformare  il
relativo trattamento ai principi in materia di  protezione  dei  dati
personali; 
  Visto  il  provvedimento  del  10  aprile  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 maggio 2002,  n.  106,
con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione del  codice  di
deontologia e di buona condotta; 
  Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta  al  citato
provvedimento del 10 aprile  2002,  con  le  quali  diversi  soggetti
privati, associazioni di categoria  ed  associazioni  di  consumatori
hanno manifestato la volonta' di  partecipare  all'adozione  di  tale
codice e rilevato che si e'  anche  formato  un  apposito  gruppo  di
lavoro composto da rappresentanti dei predetti soggetti; 
  Considerato che il testo del  codice  di  deontologia  e  di  buona
condotta e' stato oggetto di ampia diffusione anche attraverso la sua
pubblicazione sul  sito  Internet  di  questa  Autorita',  resa  nota
tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  18
agosto 2004, n. 193, al fine di favorire il piu' ampio dibattito e di
permettere la raccolta di eventuali osservazioni  e  integrazioni  al
testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati; 
  Viste le osservazioni pervenute a  seguito  di  tale  avviso  e  le
modifiche apportate allo schema del codice, poi  sottoscritto  il  12
novembre 2004; 
  Constatata la conformita' del codice  di  deontologia  e  di  buona
condotta alle leggi ed ai regolamenti anche  in  relazione  a  quanto
previsto dall'art. 12 del Codice; 
  Visto l'art. 5 del codice di deontologia e di buona condotta; 
  Considerato che dalle  predette  consultazioni  sono  emersi  anche
alcuni dettagli operativi che rendono necessario  indicare  modalita'
di attuazione idonee ed efficaci delle  disposizioni  in  materia  di
informativa da rendere agli interessati ai  sensi  dell'art.  13  del
Codice; 
  Ritenuto pertanto indispensabile prescrivere,  ai  sensi  dell'art.
154,  comma  1,  lettera  c),  del  Codice,  un  modello  unico   per
l'informativa, basato su espressioni chiare, semplici  e  di  agevole
comprensione, e da adottare da tutti i soggetti privati titolari  dei
trattamenti di  dati  personali  effettuati,  in  modo  effettivo  ed
uniforme; 
  Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di
deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per
la liceita' e la  correttezza  del  trattamento  dei  dati  personali
effettuato da soggetti privati e pubblici  (art.  12,  comma  3,  del
Codice); 
  Rilevato altresi' che i titolari del trattamento sono tenuti a fare
uso del modello unico di informativa che  il  presente  provvedimento
prescrive,  al  quale   potranno   apportarvi   eventuali   modifiche
sostanziali o integrazioni con esso  compatibili,  unicamente  previo
assenso di questa Autorita', salvi  eventuali  adattamenti  meramente
formali; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma  2,  del  codice,  il
codice di deontologia e di  buona  condotta  deve  essere  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante
e, con decreto del Ministro della giustizia, riportato  nell'allegato
a) al medesimo Codice; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del  Garante  n.  1/2000,  adottato  con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000; 
  Relatore il dott. Mauro Paissan; 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante: 
 
    a) dispone la trasmissione del codice di deontologia e  di  buona
condotta per i sistemi informativi gestiti  da  soggetti  privati  in
tema  di  crediti  al  consumo,  affidabilita'  e   puntualita'   nei
pagamenti, che figura in allegato, all'Ufficio pubblicazione leggi  e
decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  nonche'  al  Ministro
della giustizia per essere riportato nell'allegato a) al Codice; 
    b) individua, in allegato alla presente deliberazione, il modello
di informativa contenente i requisiti minimi che, ai sensi  dell'art.
154, comma 1, lettera c), del codice, prescrive a  tutti  i  titolari
del trattamento interessati di  utilizzare  nei  termini  di  cui  in
motivazione. 
    Roma, 16 novembre 2004 
                                               Il presidente: Rodota' 
 
 
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I  SISTEMI  INFORMATIVI
GESTITI  DA  SOGGETTI  PRIVATI  IN  TEMA  DI  CREDITI   AL   CONSUMO,
              AFFIDABILITA' E PUNTUALITA' NEI PAGAMENTI 
 
 
                              Preambolo 
 
    I sottoindicati soggetti privati sottoscrivono il presente codice
di  deontologia  e  di  buona  condotta  sulla  base  delle  seguenti
premesse: 
      1) il trattamento di dati personali effettuato  nell'ambito  di
sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati
a fini di credito al consumo o comunque riguardanti l'affidabilita' e
la  puntualita'  dei  pagamenti,  deve  svolgersi  nel  rispetto  dei
diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita'  delle  persone
interessate, in particolare del  diritto  alla  protezione  dei  dati
personali, del diritto alla riservatezza e del diritto  all'identita'
personale; 
      2) con il presente codice sono individuate adeguate garanzie  e
modalita' di trattamento a tutela dei diritti  degli  interessati  da
osservare nel  perseguire  finalita'  di  tutela  del  credito  e  di
contenimento  dei  relativi  rischi,  in  modo  da  agevolare   anche
l'accesso al credito al consumo e ridurre  il  rischio  di  eccessivo
indebitamento da parte degli interessati; 
      3) la  sottoscrizione  del  presente  codice  e'  promossa  dal
Garante per  la  protezione  dei  dati  personali  nell'ambito  delle
associazioni rappresentative degli operatori del  settore,  ai  sensi
degli articoli 12 e 117 del Codice in materia di protezione dei  dati
personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196/2003); 
      4) tutti coloro che utilizzano dati personali per le  finalita'
sopra indicate devono osservare le regole di comportamento  stabilite
dal presente codice come condizione essenziale per la liceita'  e  la
correttezza del trattamento; 
      5)  gli  stessi  operatori  del  settore   devono   rispettare,
altresi', le garanzie previste dal predetto Codice, in particolare in
tema di  manifestazione  del  consenso  e  di  altri  presupposti  di
liceita'; 
      6) il presente codice non riguarda sistemi informativi  di  cui
sono titolari soggetti pubblici e, in  particolare,  il  servizio  di
centralizzazione dei rischi gestito dalla  Banca  d'Italia  (articoli
13, 53, comma 1, lettera b), 60, comma 1, 64, 67,  comma  1,  lettera
b), 106, 107, 144 e 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385 - Testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia;
delibera Cicr del 29 marzo  1994;  provvedimento  Banca  d'Italia  10
agosto 1995 - circolare Banca d'Italia 11 febbraio  1991,  n.  139  e
successivi aggiornamenti). Al sistema  centralizzato  di  rilevazione
dei rischi di importo contenuto istituito con deliberazione Cicr  del
3 maggio 1999 (in Gazzetta  Ufficiale  8  luglio  1999,  n.  158)  si
applicano alcuni principi stabiliti dal presente codice  in  tema  di
informativa agli interessati e di esercizio dei  diritti,  in  quanto
compatibili con  la  specifica  disciplina  di  riferimento  (v.,  in
particolare,  le  istruzioni  della  Banca  d'Italia  nella  Gazzetta
Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272).)) 
 
                               Art. 1. 
 
                           ((Definizioni)) 
 
    ((1. Ai fini del  presente  codice  di  deontologia  e  di  buona
condotta, si applicano le definizioni elencate nel Codice in  materia
di protezione dei dati  personali  (art.  4  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196), di seguito  denominato  «Codice».  Ai  medesimi
fini, si intende inoltre per: 
      a)  «richiesta/rapporto  di  credito»:  qualsiasi  richiesta  o
rapporto riguardanti la concessione, nell'esercizio  di  un'attivita'
commerciale o professionale, di credito sotto forma di  dilazione  di
pagamento,  di  finanziamento  o  di  altra   analoga   facilitazione
finanziaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia  bancaria
e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385); 
      b) «regolarizzazione degli inadempimenti»:  l'estinzione  delle
obbligazioni pecuniarie inadempiute  (derivanti  sia  da  un  mancato
pagamento, sia da un ritardo), senza perdite o residui anche a titolo
di interessi e spese  o  comunque  a  seguito  di  vicende  estintive
diverse dall'adempimento, in particolare a seguito di  transazioni  o
concordati; 
      c) «sistema di informazioni creditizie»:  ogni  banca  di  dati
concernenti  richieste/rapporti   di   credito,   gestita   in   modo
centralizzato da una persona giuridica, un ente, un'associazione o un
altro organismo in ambito privato e consultabile  solo  dai  soggetti
che comunicano le informazioni in essa registrate e  che  partecipano
al relativo  sistema  informativo.  Il  sistema  puo'  contenere,  in
particolare: 
        1) informazioni creditizie di tipo negativo,  che  riguardano
soltanto  rapporti  di  credito  per  i  quali  si  sono   verificati
inadempimenti; 
        2) informazioni creditizie di tipo positivo e  negativo,  che
attengono  a  richieste/rapporti  di  credito  a  prescindere   dalla
sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema  al  momento  del
loro verificarsi; 
      d) «gestore»: il soggetto privato titolare del trattamento  dei
dati personali registrati in un sistema di informazioni creditizie  e
che gestisce tale sistema stabilendone le modalita' di  funzionamento
e di utilizzazione; 
      e) «partecipante»: il soggetto privato titolare del trattamento
dei dati personali raccolti  in  relazione  a  richieste/rapporti  di
credito, che  in  virtu'  di  contratto  o  accordo  con  il  gestore
partecipa al relativo  sistema  di  informazioni  creditizie  e  puo'
utilizzare i dati presenti nel sistema, obbligandosi a comunicare  al
gestore i predetti dati personali relativi  a  richieste/rapporti  di
credito in modo sistematico,  in  un  quadro  di  reciprocita'  nello
scambio di dati  con  gli  altri  partecipanti.  Fatta  eccezione  di
soggetti  che  esercitano   attivita'   di   recupero   crediti,   il
partecipante puo' essere: 
        1) una banca; 
        2) un intermediario finanziario; 
        3)  un  altro  soggetto  privato   che,   nell'esercizio   di
un'attivita' commerciale o professionale, concede  una  dilazione  di
pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi; 
      f) «consumatore»: la persona fisica che, in  relazione  ad  una
richiesta/rapporto  di  credito,  agisce  per  scopi  non  riferibili
all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; 
      g) «tempo di conservazione dei dati»: il periodo  nel  quale  i
dati personali relativi a  richieste/rapporti  di  credito  rimangono
registrati in un sistema di informazioni creditizie  ed  utilizzabili
dai partecipanti per le finalita' di cui al presente codice; 
      h) «tecniche o sistemi automatizzati  di  credit  scoring»:  le
modalita' di organizzazione, aggregazione, raffronto od  elaborazione
di  dati  personali  relativi  a   richieste/rapporti   di   credito,
consistenti   nell'impiego   di    sistemi    automatizzati    basati
sull'applicazione di metodi o  modelli  statistici  per  valutare  il
rischio creditizio, e i cui  risultati  sono  espressi  in  forma  di
giudizi  sintetici,  indicatori  numerici   o   punteggi,   associati
all'interessato, diretti a fornire una rappresentazione,  in  termini
predittivi  o   probabilistici,   del   suo   profilo   di   rischio,
affidabilita' o puntualita' nei pagamenti)).