(Allegato A.5 Codice di deontologia per i sistemi informativi-art. 10)
                              Art. 10. 
 
       ((Trattamento di dati provenienti da fonti pubbliche)) 
 
    ((1. Nei casi in cui il gestore di  un  sistema  di  informazioni
creditizie, direttamente o per il tramite  di  societa'  collegate  o
controllate, effettua in ogni forma di dati personali provenienti  da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da  chiunque
o comunque fornisce ai partecipanti  servizi  per  accedere  ai  dati
provenienti da tali fonti, fermi restando i limiti e le modalita' che
le leggi stabiliscono  per  la  loro  conoscibilita'  e  pubblicita',
nonche' le disposizioni di cui all'art. 61, comma 1, del  Codice,  il
gestore  e  i  partecipanti  assicurano  il  rispetto  dei   seguenti
principi: 
      a) i dati personali provenienti da pubblici registri,  elenchi,
atti o documenti  conoscibili  da  chiunque,  se  registrati,  devono
figurare  in  banche  di  dati  personali  separate  dal  sistema  di
informazioni creditizie e non interconnesse a tale sistema; 
      b) nel caso  di  accesso  del  partecipante  a  dati  personali
contenuti sia in un sistema di informazioni creditizie,  sia  in  una
delle banche di dati di cui alla lettera a),  il  gestore  adotta  le
adeguate misure tecniche ed organizzative al fine  di  assicurare  la
separazione e la distinguibilita' dei dati provenienti dal sistema di
informazioni creditizie rispetto a quelli provenienti da altre banche
dati,  anche  attraverso   l'inserimento   di   idonee   indicazioni,
eliminando ogni possibilita' di equivoco circa la diversa  natura  ed
origine dei dati oggetto dell'accesso; 
      c)  quando  la  richiesta  di  credito  non  e'   accolta,   il
partecipante comunica all'interessato se, per istruire  la  richiesta
di credito, ha consultato anche dati personali di tipo negativo nelle
banche di dati di cui alla lettera a) e, su sua richiesta,  specifica
la fonte pubblica da cui provengono i dati medesimi)).