(Allegato A.5 Codice di deontologia per i sistemi informativi-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                  ((Misure di sicurezza dei dati)) 
 
    ((1. I dati personali oggetto di trattamento  nell'ambito  di  un
sistema di informazioni creditizie hanno carattere  riservato  e  non
possono essere divulgati a terzi, al di fuori dei casi  previsti  dal
Codice e nei precedenti articoli. 
    2. Le persone fisiche che,  in  qualita'  di  responsabili  o  di
incaricati del trattamento designati dal gestore o dai  partecipanti,
hanno accesso al sistema di informazioni  creditizie,  mantengono  il
segreto sui dati personali acquisiti e  rispondono  della  violazione
degli obblighi di riservatezza derivanti da un'utilizzazione dei dati
o una divulgazione a terzi per finalita' diverse o incompatibili  con
le finalita' di cui all'art. 2 del presente  codice  o  comunque  non
consentite. 
    3. Il gestore e  i  partecipanti  adottano  le  misure  tecniche,
logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed  organizzative  idonee
ad assicurare la sicurezza, l'integrita' e la riservatezza  dei  dati
personali e delle  comunicazioni  elettroniche  in  conformita'  alla
disciplina in materia di protezione dei dati personali. 
    4. Il gestore adotta adeguate misure  di  sicurezza  al  fine  di
garantire  il  corretto  e  regolare  funzionamento  del  sistema  di
informazioni creditizie, nonche' il controllo degli  accessi.  Questi
ultimi sono registrati e  memorizzati  nel  sistema  informativo  del
gestore medesimo o di ogni  partecipante  presso  cui  risieda  copia
della stessa banca dati. 
    5.  In  relazione  al  rispetto  degli  obblighi  di   sicurezza,
riservatezza e segretezza di cui al presente articolo, il gestore e i
partecipanti  impartiscono  specifiche  istruzioni  per  iscritto  ai
rispettivi responsabili ed  incaricati  del  trattamento  e  vigilano
sulla loro puntuale osservanza, anche attraverso verifiche  da  parte
di idonei organismi di controllo)).