(Allegato A.5 Codice di deontologia per i sistemi informativi-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                      ((Misure sanzionatorie)) 
 
    ((1. Ferme restando le sanzioni amministrative, civili  e  penali
previste  dalla  normativa  vigente,  i  gestori  e  i   partecipanti
prevedono  d'intesa  tra  di  loro,  anche  per  il   tramite   delle
associazioni che sottoscrivono il presente codice, idonei  meccanismi
per l'applicazione, in particolare da  parte  delle  associazioni  di
categoria che sottoscrivono il presente codice  o  dell'organismo  di
cui all'art. 13, comma 7, previa informativa al  Garante,  di  misure
sanzionatorie graduate a seconda della gravita' della violazione.  Le
misure comprendono il richiamo formale, la sospensione  o  la  revoca
dell'autorizzazione ad accedere al sistema di informazioni creditizie
e, nei casi piu' gravi, anche la pubblicazione  della  notizia  della
violazione su uno o piu' quotidiani o periodici  nazionali,  a  spese
del contravventore)).