(Allegato A.5 Codice di deontologia per i sistemi informativi-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                    ((Finalita' del trattamento)) 
 
    ((1. Il trattamento dei dati personali contenuti in un sistema di
informazioni creditizie e' effettuato dal gestore e dai  partecipanti
esclusivamente per finalita' correlate alla tutela del credito  e  al
contenimento dei relativi rischi e, in particolare, per  valutare  la
situazione finanziaria e il merito creditizio  degli  interessati  o,
comunque, la loro affidabilita' e puntualita' nei pagamenti. 
    2. Non puo'  essere  perseguito  alcun  altro  scopo,  specie  se
relativo a ricerche di mercato e promozione,  pubblicita'  o  vendita
diretta di prodotti o servizi)).