Art. 2. ((Finalita' del trattamento)) ((1. Il trattamento dei dati personali contenuti in un sistema di informazioni creditizie e' effettuato dal gestore e dai partecipanti esclusivamente per finalita' correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi e, in particolare, per valutare la situazione finanziaria e il merito creditizio degli interessati o, comunque, la loro affidabilita' e puntualita' nei pagamenti. 2. Non puo' essere perseguito alcun altro scopo, specie se relativo a ricerche di mercato e promozione, pubblicita' o vendita diretta di prodotti o servizi)).