(Allegato A.5 Codice di deontologia per i sistemi informativi-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                 ((Requisiti e categorie dei dati)) 
 
    ((1. Il trattamento  effettuato  nell'ambito  di  un  sistema  di
informazioni creditizie riguarda solo dati riferiti al  soggetto  che
chiede di instaurare o e' parte di un  rapporto  di  credito  con  un
partecipante e al soggetto  coobbligato,  anche  in  solido,  la  cui
posizione e' chiaramente distinta da quella del debitore principale. 
    2. Il trattamento non puo' riguardare i dati sensibili  e  quelli
giudiziari, e concerne dati personali di tipo obiettivo, strettamente
pertinenti  e  non  eccedenti  rispetto  alle  finalita'  perseguite,
relativi ad una richiesta/rapporto di credito,  e  concernenti  anche
ogni vicenda  intervenuta  a  qualsiasi  titolo  o  causa  fino  alla
regolarizzazione degli  inadempimenti,  nel  rispetto  dei  tempi  di
conservazione stabiliti dall'art. 6. 
    3. Per ogni richiesta/rapporto di credito segnalato ad un sistema
di  informazioni  creditizie  possono  essere  trattate  le  seguenti
categorie  di  dati,  che  il  gestore  indica  in  un  elenco   reso
agevolmente  disponibile  su  un   proprio   sito   della   rete   di
comunicazione, nonche' comunica analiticamente  agli  interessati  su
loro richiesta: 
      a) dati anagrafici, codice fiscale o partita IVA; 
      b)  dati   relativi   alla   richiesta/rapporto   di   credito,
descrittivi,  in   particolare,   della   tipologia   di   contratto,
dell'importo del credito, delle modalita' di rimborso e  dello  stato
della richiesta o dell'esecuzione del contratto; 
      c) dati di  tipo  contabile  relativi  ai  pagamenti,  al  loro
andamento periodico, all'esposizione debitoria anche residua  e  alla
sintesi dello stato contabile del rapporto; 
      d) dati  relativi  ad  attivita'  di  recupero  del  credito  o
contenziose, alla cessione del credito o a  eccezionali  vicende  che
incidono sulla  situazione  soggettiva  o  patrimoniale  di  imprese,
persone giuridiche o altri enti. 
    4.  Le  codifiche  ed  i  criteri  eventualmente  utilizzati  per
registrare dati in  un  sistema  di  informazioni  creditizie  e  per
facilitarne il trattamento sono diretti esclusivamente a fornire  una
rappresentazione oggettiva e  corretta  degli  stessi  dati,  nonche'
delle vicende del rapporto di credito segnalato. L'utilizzo  di  tali
codifiche e criteri e' accompagnato da precise indicazioni  circa  il
loro significato, fornite dal gestore, osservate dai  partecipanti  e
rese agevolmente disponibili da entrambi,  anche  a  richiesta  degli
interessati. 
    5. Nel sistema di informazioni  creditizie  sono  registrati  gli
estremi identificativi del partecipante  che  ha  comunicato  i  dati
personali relativi alla richiesta/rapporto di credito.  Tali  estremi
sono  accessibili  al  gestore  o  agli  interessati  e   non   anche
intermediari partecipanti)).