(Allegato A.5 Codice di deontologia per i sistemi informativi-art. 4)
                               Art. 4. 
 
         ((Modalita' di raccolta e registrazione dei dati)) 
 
    ((1. Salvo quanto previsto dal comma  5,  il  gestore  acquisisce
esclusivamente dai partecipanti i dati personali  da  registrare  nel
sistema di informazioni creditizie. 
    2. Il  partecipante  adotta  idonee  procedure  di  verifica  per
garantire la lecita utilizzabilita' nel  sistema,  la  correttezza  e
l'esattezza dei dati comunicati al gestore. 
    3. All'atto del ricevimento dei dati, il gestore verifica la loro
congruita' attraverso controlli di carattere formale e logico e, se i
dati  risultano  incompleti   od   incongrui,   li   ritrasmette   al
partecipante  che  li  ha  comunicati,  ai  fini   delle   necessarie
integrazioni e correzioni. All'esito dei controlli e delle  eventuali
integrazioni e correzioni, i dati  sono  registrati  nel  sistema  di
informazioni creditizie e resi disponibili a tutti i partecipanti. 
    4. Il partecipante verifica con cura i dati da  esso  trattati  e
risponde tempestivamente alle  richieste  di  verifica  del  gestore,
anche   a   seguito   dell'esercizio   di   un   diritto   da   parte
dell'interessato. 
    5.  Eventuali  operazioni   di   eliminazione,   integrazione   o
modificazione dei dati  registrati  in  un  sistema  di  informazioni
creditizie sono disposte direttamente  dal  partecipante  che  li  ha
comunicati,  ove  tecnicamente  possibile,  ovvero  dal  gestore   su
richiesta del medesimo partecipante o  d'intesa  con  esso,  anche  a
seguito dell'esercizio  di  un  diritto  da  parte  dell'interessato,
oppure in attuazione di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria o
del Garante. 
    6. I dati relativi al primo ritardo nei pagamenti in un  rapporto
di credito sono utilizzati e resi accessibili agli altri partecipanti
nel rispetto dei seguenti termini: 
      a) nei sistemi di informazioni  creditizie  di  tipo  negativo,
dopo almeno centoventi giorni dalla data di scadenza del pagamento  o
in caso di mancato pagamento  di  almeno  quattro  rate  mensili  non
regolarizzate; 
      b) nei sistemi di informazioni creditizie di  tipo  positivo  e
negativo: 
        1) qualora l'interessato sia un consumatore, decorsi sessanta
giorni dall'aggiornamento mensile  di  cui  al  successivo  comma  8,
oppure in caso di  mancato  pagamento  di  almeno  due  rate  mensili
consecutive, oppure quando il ritardo si riferisce ad una  delle  due
ultime scadenze di pagamento. Nel  secondo  caso  i  dati  sono  resi
accessibili dopo l'aggiornamento mensile relativo alla  seconda  rata
consecutivamente non pagata; 
        2)   negli   altri   casi,   dopo   almeno   trenta    giorni
dall'aggiornamento mensile di cui al successivo comma 8 o in caso  di
mancato pagamento di una rata. 
    7. Al verificarsi di  ritardi  nei  pagamenti,  il  partecipante,
anche unitamente all'invio di solleciti  o  di  altre  comunicazioni,
avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno
o piu' sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi  al  primo
ritardo di  cui  al  comma  6  possono  essere  resi  accessibili  ai
partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del
preavviso all'interessato. 
    8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, i dati  registrati
in  un   sistema   di   informazioni   creditizie   sono   aggiornati
periodicamente, con cadenza mensile, a cura del partecipante  che  li
ha comunicati)).