(Allegato A.5 Codice di deontologia per i sistemi informativi-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                           ((Informativa)) 
 
    ((1. Al momento della raccolta  dei  dati  personali  relativi  a
richieste/rapporti di credito, il partecipante informa  l'interessato
ai sensi dell'art. 13 del Codice anche con  riguardo  al  trattamento
dei  dati  personali  effettuato  nell'ambito  di   un   sistema   di
informazioni creditizie. 
    2. L'informativa di cui al comma 1 reca in modo chiaro e preciso,
nell'ambito della descrizione delle finalita' e delle  modalita'  del
trattamento, nonche' degli altri elementi  di  cui  all'art.  13  del
Codice, le seguenti indicazioni: 
      a)  estremi  identificativi   dei   sistemi   di   informazioni
creditizie cui sono comunicati i  dati  personali  e  dei  rispettivi
gestori; 
      b) categorie di partecipanti che vi accedono; 
      c) tempi di conservazione dei dati nei sistemi di  informazioni
creditizie cui sono comunicati; 
      d) modalita' di organizzazione, raffronto ed  elaborazione  dei
dati, nonche' eventuale uso di tecniche o  sistemi  automatizzati  di
credit scoring; 
      e) modalita' per l'esercizio da  parte  degli  interessati  dei
diritti previsti dall'art. 7 del Codice. 
    3. L'informativa di cui al comma 2 e'  fornita  agli  interessati
per iscritto secondo  il  modello  allegato  alla  deliberazione  che
verifica la conformita' del presente codice  e,  se  inserita  in  un
modulo utilizzato dal partecipante, e'  adeguatamente  evidenziata  e
collocata in modo autonomo ed unitario, in parti o riquadri  distinti
da quelli relativi  ad  eventuali  altre  finalita'  del  trattamento
effettuato dal medesimo partecipante. 
    4. L'informativa dovuta per effetto di eventuali aggiornamenti  o
modifiche relativi alle indicazioni rese ai sensi del comma 2,  anche
in caso di cambiamento della denominazione e della sede del  gestore,
e' fornita attraverso comunicazioni periodiche, nonche' su uno o piu'
siti Internet e a richiesta degli interessati. 
    5.  Ad  integrazione  dell'informativa  resa   dai   partecipanti
singolarmente ad ogni interessato, il gestore fornisce un'informativa
piu' dettagliata attraverso modalita' ulteriori di  diffusione  delle
informazioni al pubblico, anche mediante strumenti telematici. 
    6. Quando la richiesta di credito non e' accolta, il partecipante
comunica all'interessato se, per istruire la richiesta di credito, ha
consultato dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo
negativo  in  uno  o   piu'   sistemi,   indicandogli   gli   estremi
identificativi  del  sistema  da  cui  sono   state   rilevate   tali
informazioni e del relativo gestore. 
    7. Il partecipante fornisce all'interessato le altre  notizie  di
cui agli articoli 9, comma 1, lettera d), e 10, comma 1,  lettera  c)
)).