(Allegato A.5 Codice di deontologia per i sistemi informativi-art. 6)
                               Art. 6. 
 
             ((Conservazione e aggiornamento dei dati)) 
 
    ((1. I dati personali riferiti a richieste di credito, comunicati
dai  partecipanti,  possono  essere  conservati  in  un  sistema   di
informazioni  creditizie  per  il  tempo  necessario  alla   relativa
istruttoria e comunque non oltre centottanta  giorni  dalla  data  di
presentazione delle richieste medesime. Se la  richiesta  di  credito
non e' accolta o e'  oggetto  di  rinuncia  il  partecipante  ne  da'
notizia al gestore con l'aggiornamento mensile  di  cui  all'art.  4,
comma 8. In tal caso, i dati personali relativi  alla  richiesta  cui
l'interessato ha rinunciato o che non e' stata accolta possono essere
conservati nel sistema non oltre trenta giorni dalla  data  del  loro
aggiornamento. 
    2. Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi
nei  pagamenti,   successivamente   regolarizzati,   possono   essere
conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a: 
      a) dodici mesi dalla data di registrazione  dei  dati  relativi
alla regolarizzazione di ritardi non superiori a due rate o mesi; 
      b) ventiquattro mesi  dalla  data  di  registrazione  dei  dati
relativi alla regolarizzazione di ritardi  superiori  a  due  rate  o
mesi. 
    3. Decorsi i periodi di cui al comma 2, i dati sono eliminati dal
sistema  di  informazioni  creditizie  se  nel  corso  dei   medesimi
intervalli di tempo non sono registrati dati  relativi  ad  ulteriori
ritardi o inadempimenti. 
    4. Il partecipante ed il gestore aggiornano senza ritardo i  dati
relativi  alla  regolarizzazione  di  inadempimenti  di  cui  abbiano
conoscenza, avvenuta dopo  la  cessione  del  credito  da  parte  del
partecipante ad un soggetto che non partecipa  al  sistema,  anche  a
seguito di richiesta dell'interessato  munita  di  dichiarazione  del
soggetto cessionario del credito o di altra idonea documentazione. 
    5.  Le  informazioni  creditizie  di  tipo  negativo  relative  a
inadempimenti  non  successivamente  regolarizzati   possono   essere
conservate nel sistema di informazioni creditizie non oltre trentasei
mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso
di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla  data  in
cui e' risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o  comunque
dalla data di cessazione del rapporto. 
    6. Le informazioni creditizie di tipo  positivo  relative  ad  un
rapporto che si e'  esaurito  con  estinzione  di  ogni  obbligazione
pecuniaria,  possono  essere  conservate  nel   sistema   non   oltre
ventiquattro mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza
del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel
mese successivo a  tali  date.  Tenendo  conto  del  requisito  della
completezza dei dati in rapporto alle finalita' perseguite (art.  11,
comma 1, lettera d) del Codice), le  predette  informazioni  di  tipo
positivo possono essere conservate ulteriormente nel sistema  qualora
in quest'ultimo risultino presenti, in relazione ad altri rapporti di
credito riferiti al medesimo interessato, informazioni creditizie  di
tipo negativo concernenti ritardi od inadempimenti non regolarizzati. 
In tal  caso,  le  informazioni  creditizie  di  tipo  positivo  sono
eliminate dal sistema allo scadere del termine previsto dal  comma  5
per la conservazione delle informazioni di tipo  negativo  registrate
nel sistema  in  riferimento  agli  altri  rapporti  di  credito  con
l'interessato. 
    7. Qualora il consumatore interessato comunichi  al  partecipante
la revoca del consenso al  trattamento  delle  informazioni  di  tipo
positivo, nell'ambito del  sistema  di  informazioni  creditizie,  il
partecipante ne da' notizia al gestore con l'aggiornamento mensile di
cui all'art. 4, comma 8. In tal caso, e in quello in  cui  la  revoca
gli sia stata comunicata direttamente  dall'interessato,  il  gestore
registra la notizia nel sistema ed elimina le informazioni non  oltre
novanta giorni dall'aggiornamento o dalla comunicazione. 
    8. Prima dell'eliminazione dei dati dal sistema  di  informazioni
creditizie nei termini indicati ai precedenti commi, il gestore  puo'
trasporre  i  dati  su  altro  supporto,  ai  fini   della   limitata
conservazione per il tempo necessario, esclusivamente in relazione ad
esigenze di difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria, nonche'
della loro eventuale elaborazione statistica in forma anonima. 
    9.  Le  disposizioni  del  presente  art.   non   riguardano   la
conservazione ad  uso  interno,  da  parte  del  partecipante,  della
documentazione contrattuale o contabile contenente i  dati  personali
relativi alla richiesta/rapporto di credito)).