(Allegato A.5 Codice di deontologia per i sistemi informativi-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                     ((Utilizzazione dei dati)) 
 
    ((1. Il partecipante puo' accedere  al  sistema  di  informazioni
creditizie anche mediante consultazione di copia della relativa banca
dati, rispetto a dati  per  i  quali  sussiste  un  suo  giustificato
interesse, riguardanti esclusivamente: 
      a) consumatori che chiedono di instaurare o sono  parte  di  un
rapporto  di  credito  con  il  medesimo  partecipante   e   soggetti
coobbligati, anche in solido; 
      b) soggetti  che  agiscono  nell'ambito  della  loro  attivita'
imprenditoriale  o  professionale  per  i  quali  sia  stata  avviata
un'istruttoria per  l'instaurazione  di  un  rapporto  di  credito  o
comunque per l'assunzione di un rischio di credito, oppure che  siano
gia' parte di un rapporto di credito con il medesimo partecipante; 
      c) soggetti aventi un collegamento di tipo giuridico con quelli
di cui alla lettera b), in particolare in quanto obbligati in  solido
o appartenenti a gruppi di imprese, sempre che i dati  personali  cui
il partecipante intende accedere risultino  oggettivamente  necessari
per valutare la situazione finanziaria e  il  merito  creditizio  dei
soggetti di cui alla stessa lettera b). 
    2. Il sistema  di  informazioni  creditizie  e'  accessibile  dal
partecipante e dal gestore  solo  da  un  numero  limitato,  rispetto
all'intera organizzazione del titolare, di responsabili ed incaricati
del trattamento designati per iscritto, con esclusivo riferimento  ai
dati strettamente necessari, pertinenti e non eccedenti  in  rapporto
alle finalita' indicate nell'art. 2,  in  relazione  alle  specifiche
esigenze derivanti dall'istruttoria di una  richiesta  di  credito  o
dalla gestione di un rapporto, concretamente verificabili sulla  base
degli elementi in possesso dei partecipanti medesimi. Nei soli limiti
e  con  le  medesime  modalita'  appena  indicate,  il   sistema   e'
accessibile anche da banche ed intermediari  finanziari  appartenenti
al gruppo bancario del  partecipante  all'esclusivo  fine  di  curare
l'istruttoria  per  l'instaurazione  del  rapporto  di  credito   con
l'interessato o comunque per l'assunzione del relativo rischio. 
    3. I partecipanti accedono al sistema di informazioni  creditizie
attraverso le modalita' e gli strumenti anche telematici  individuati
per iscritto con il  gestore,  nel  rispetto  della  normativa  sulla
protezione  dei  dati  personali.  I  dati   personali   relativi   a
richieste/rapporti  di  credito   registrati   in   un   sistema   di
informazioni creditizie sono consultabili con  modalita'  di  accesso
graduale e selettivo, attraverso uno o piu' livelli di  consultazione
di  informazioni  sintetiche  o  riepilogative  dei   dati   riferiti
all'interessato,  prima  della  loro  visione  in  dettaglio  e   con
riferimento anche ad eventuali dati riferiti a soggetti coobbligati o
collegati ai sensi del comma 1. Sono, in ogni caso,  precluse,  anche
tecnicamente, modalita' di accesso che permettano  interrogazioni  di
massa   o   acquisizioni   di    elenchi    di    dati    concernenti
richieste/rapporti di credito relativi a soggetti diversi  da  quelli
che hanno chiesto di instaurare  o  sono  parte  di  un  rapporto  di
credito con il partecipante. 
    4.  Non  e'  inoltre  consentito  l'accesso  ad  un  sistema   di
informazioni creditizie da parte di terzi, fatte salve  le  richieste
da parte di organi giudiziari e di polizia giudiziaria per ragioni di
giustizia,  oppure  da  parte  di   altre   istituzioni,   autorita',
amministrazioni o enti pubblici nei  soli  casi  previsti  da  leggi,
regolamenti o normative comunitarie e con  l'osservanza  delle  norme
che regolano la materia)).