(Allegato A.5 Codice di deontologia per i sistemi informativi-art. 8)
                               Art. 8. 
 
     ((Accesso ed esercizio di altri diritti degli interessati)) 
 
    ((1. In relazione ai dati personali registrati in un  sistema  di
informazioni creditizie, gli interessati possono esercitare i  propri
diritti secondo le modalita' stabilite  dal  Codice,  sia  presso  il
gestore, sia presso i partecipanti  che  li  hanno  comunicati.  Tali
soggetti garantiscono, anche attraverso idonee misure organizzative e
tecniche, un riscontro tempestivo e completo alle richieste avanzate. 
    2. Nella richiesta  con  la  quale  esercita  i  propri  diritti,
l'interessato indica anche, ove possibile, il codice fiscale  e/o  la
partita IVA, al  fine  di  agevolare  la  ricerca  dei  dati  che  lo
riguardano nel sistema di informazioni creditizie. 
    3. Il terzo al  quale  l'interessato  conferisce,  per  iscritto,
delega o procura per l'esercizio dei propri diritti, puo' trattare  i
dati personali acquisiti presso un sistema di informazioni creditizie
esclusivamente per finalita' di tutela dei diritti  dell'interessato,
con esclusione di ogni altro scopo perseguito dal terzo medesimo o da
soggetti ad esso collegati. 
    4. Il partecipante, al quale e' rivolta una richiesta con cui  e'
esercitato  taluno  dei  diritti  di  cui  all'art.  7   del   Codice
relativamente alle informazioni creditizie registrate in un  sistema,
fornisce direttamente riscontro nei termini previsti  dall'art.  146,
commi 2 e 3 del Codice e dispone le eventuali modifiche  ai  dati  ai
sensi dell'art. 4, comma 5. Se la richiesta e'  rivolta  al  gestore,
quest'ultimo provvede anch'esso direttamente  nei  medesimi  termini,
consultando ove necessario il partecipante. 
    5.  Qualora  sia  necessario  svolgere  ulteriori  o  particolari
verifiche con il partecipante, il gestore  informa  l'interessato  di
tale circostanza entro il termine di  quindici  giorni  previsto  dal
codice ed indica un altro termine  per  la  risposta,  che  non  puo'
essere superiore ad ulteriori quindici  giorni.  Durante  il  periodo
necessario ad effettuare le ulteriori verifiche con il  partecipante,
il gestore: 
      a) nell'arco dei primi quindici giorni, mantiene nel sistema di
informazioni creditizie l'indicazione relativa allo svolgimento delle
verifiche, tramite specifica codifica o apposito messaggio da apporre
in corrispondenza dei dati oggetto delle richieste dell'interessato; 
      b) negli ulteriori quindici giorni, sospende la visualizzazione
nel  sistema  di  informazioni  creditizie  dei  dati  oggetto  delle
verifiche. 
    6. In caso di richieste di cui al comma 4  riguardanti  effettive
contestazioni relative ad inadempimenti del  venditore/fornitore  dei
beni o servizi oggetto  del  contratto  sottostante  al  rapporto  di
credito, il gestore annota senza ritardo nel sistema di  informazioni
creditizie,  su  richiesta  dell'interessato,  del   partecipante   o
informando quest'ultimo, la notizia relativa  all'esistenza  di  tali
contestazioni, tramite l'inserimento di  una  specifica  codifica  da
apporre in corrispondenza dei dati relativi al rapporto di credito)).