(Allegato A.5 Codice di deontologia per i sistemi informativi-art. 9)
                               Art. 9. 
 
    ((Uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring)) 
 
    ((1. Nei casi in cui i dati personali contenuti in un sistema  di
informazioni creditizie siano trattati anche  mediante  l'impiego  di
tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring, il  gestore  e  i
partecipanti assicurano il rispetto dei seguenti principi: 
      a) le tecniche o i sistemi, messi a disposizione dal gestore  o
impiegati per conto dei partecipanti, possono essere utilizzati  solo
per l'istruttoria di una richiesta di credito o per la  gestione  dei
rapporti di credito instaurati; 
      b) i dati relativi a giudizi, indicatori o  punteggi  associati
ad un interessato sono elaborati e comunicati  dal  gestore  al  solo
partecipante che ha ricevuto la richiesta di credito dall'interessato
o che ha precedentemente  comunicato  dati  riguardanti  il  relativo
rapporto di credito e, comunque, non sono conservati nel  sistema  di
informazioni creditizie ai sensi dell'art. 6 del presente codice, ne'
resi accessibili agli altri partecipanti; 
      c) i modelli o i fattori di  analisi  statistica,  nonche'  gli
algoritmi  di  calcolo  dei  giudizi,  indicatori  o  punteggi   sono
verificati periodicamente con cadenza almeno annuale ed aggiornati in
funzione delle risultanze di tali verifiche; 
      d)  quando  la  richiesta  di  credito  non  e'   accolta,   il
partecipante comunica all'interessato se, per istruire  la  richiesta
di credito, ha consultato  dati  relativi  a  giudizi,  indicatori  o
punteggi di tipo negativo  ottenuti  mediante  l'uso  di  tecniche  o
sistemi automatizzati di credit scoring  e,  su  sua  richiesta,  gli
fornisce  tali  dati,  nonche'  una  spiegazione  delle  logiche   di
funzionamento dei sistemi utilizzati e delle principali tipologie  di
fattori tenuti in considerazione nell'elaborazione)).