(Allegato A.6 Regole deontologiche-art. 1)
(Delibera del Garante n. 512 del 19 dicembre 2018, in G.U. 15 gennaio
                            2019, n. 12) 
 
 
                   ((IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (di
seguito, «Regolamento»); 
  Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito «Codice»); 
  Visto l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n.  101/2018  che
demanda al Garante il compito di effettuare, nel termine  di  novanta
giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, una verifica  della
conformita' al Regolamento delle  disposizioni  contenute  in  alcuni
codici deontologici ivi indicati, tra i quali  quelle  contenute  nel
«Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di  dati
personali effettuati per svolgere investigazioni difensive», adottato
il 6 novembre 2008, attualmente inserito nel  Codice  in  materia  di
protezione come allegato A.6 ed  applicabile  sino  al  completamento
della menzionata procedura; 
  Rilevato che, sempre secondo quanto previsto dal  citato  art.  20,
comma 4, del  decreto  legislativo  n.  101/2018,  al  termine  della
suddetta   procedura   di   verifica,   le   «disposizioni   ritenute
compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e,  con  decreto  del
Ministro   della   giustizia,    sono    successivamente    riportate
nell'allegato A del Codice»; 
  Ritenuto che la valutazione di compatibilita' di dette disposizioni
con il regolamento non possa prescindere  da  una  loro  lettura  che
tenga integralmente conto del mutato quadro normativo di riferimento; 
  Ritenuto, per tale ragione, che: 
    i richiami al decreto legislativo n. 196/2003 contenuti in alcune
disposizioni  del  codice  deontologico,  nonche'   la   terminologia
utilizzata, sono  stati  opportunamente  aggiornati  ai  sensi  delle
corrispondenti disposizioni del Regolamento e  del  medesimo  decreto
legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto  legislativo  n.
101/2018; 
    e' opportuno espungere il preambolo del  codice  di  deontologia,
dovendosi, in base al richiamato  art.  20  del  decreto  legislativo
101/2018,  ridenominare  solo  le  disposizioni  dello   stesso;   il
preambolo, invece, nel sintetizzare le  condizioni  di  liceita'  del
trattamento,   evidenziava,    altresi',    i    presupposti    della
sottoscrizione del codice di deontologia, nel rispetto del  principio
di rappresentativita', che, comunque, rimane alla base delle presenti
regole; 
    e' stata eliminata  la  previsione  riguardante  il  monitoraggio
periodico del codice di deontologia e di buona condotta; 
  Ritenuto  che  tali  elementi,  relativi  all'aggiornamento   della
disciplina  in  materia,  debbano  essere  recepiti   nelle   «Regole
deontologiche relative ai trattamenti di  dati  personali  effettuati
per svolgere investigazioni difensive» in ragione di quanto  disposto
dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018; 
  Ritenuto, all'esito della verifica della conformita' al regolamento
delle disposizioni previste nel «Codice di  deontologia  e  di  buona
condotta  per  il  trattamento  dei  dati  personali  effettuato  per
svolgere investigazioni difensive o per fare valere  o  difendere  un
diritto  in   sede   giudiziaria»,   che   le   medesime,   riportate
nell'allegato 1 al  presente  provvedimento  e  che  ne  forma  parte
integrante, debbano essere pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4,
del  decreto  legislativo  n.  101/2018  come  «Regole  deontologiche
relative ai trattamenti di dati  personali  effettuati  per  svolgere
investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto  in
sede giudiziaria»; 
  Considerato che le predette «Regole  deontologiche»  sono  volte  a
disciplinare i trattamenti in questione in attesa di  un  auspicabile
aggiornamento delle stesse  ai  sensi  degli  articoli  2-quater  del
Codice; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il dott. Antonello Soro; 
 
                   Tutto cio' premesso il Garante: 
 
  Ai  sensi  dell'art.  20,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n.
101/2018, verificata la conformita' al regolamento delle disposizioni
del «Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per
fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria», dispone  che
le medesime, riportate nell'allegato 1 al  presente  provvedimento  e
che ne forma parte integrante, siano  pubblicate  come  «relative  ai
trattamenti di dati personali effettuati per svolgere  investigazioni
difensive  o  per  fare  valere  o  difendere  un  diritto  in   sede
giudiziaria» e ne  dispone,  altresi',  la  trasmissione  all´Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della  giustizia  per  la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche'  al  Ministero   della   giustizia   per   essere   riportato
nell´Allegato A) al Codice. 
    Roma, 19 dicembre 2018 
 
                         Il presidente: Soro 
 
                          Il relatore: Soro 
 
                    Il segretario generale: Busia 
 
 
    Regole deontologiche relative ai trattamenti  di  dati  personali
effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere  o
difendere un diritto in sede giudiziaria)) 
 
                               Art. 1. 
 
                     ((Ambito di applicazione)) 
 
    ((1. Le presenti regole deontologiche  devono  essere  rispettate
nel  trattamento  di  dati  personali  per  svolgere   investigazioni
difensive  o  per  far  valere  o  difendere  un  diritto   in   sede
giudiziaria,  sia  nel  corso  di  un  procedimento,  anche  in  sede
amministrativa, di arbitrato  o  di  conciliazione,  sia  nella  fase
propedeutica all'instaurazione di un eventuale  giudizio,  sia  nella
fase successiva alla sua definizione, da parte di: 
      a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali
o ai relativi  registri,  sezioni  ed  elenchi,  i  quali  esercitino
l'attivita' in forma individuale, associata o  societaria  svolgendo,
anche  su  mandato,  un'attivita'  in  sede  giurisdizionale   o   di
consulenza o  di  assistenza  stragiudiziale,  anche  avvalendosi  di
collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonche' da avvocati  stranieri
esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato; 
      b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche  da
parte di un difensore, svolgano in conformita' alla  legge  attivita'
di investigazione privata (art. 134 regio decreto 18 giugno 1931,  n.
773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.). 
    2. Le presenti regole deontologiche  si  applicano,  altresi',  a
chiunque tratti dati personali per le finalita' di cui al comma 1, in
particolare  a  altri  liberi  professionisti  o  soggetti   che   in
conformita' alla legge prestino, su mandato, attivita' di  assistenza
o consulenza per le medesime finalita')).