(Allegato A.6 Regole deontologiche-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                        ((Informativa unica)) 
 
    ((1. L'avvocato puo' fornire in un unico contesto, anche mediante
affissione nei locali dello Studio e, se  ne  dispone,  pubblicazione
sul proprio sito Internet, anche  utilizzando  formule  sintetiche  e
colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati  personali  (art.
13 del Regolamento) e le notizie che deve  indicare  ai  sensi  della
disciplina sulle indagini difensive)).