(Allegato A.6 Regole deontologiche-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                  ((Altre regole di comportamento)) 
 
    ((1. L'investigatore privato  si  astiene  dal  porre  in  essere
prassi elusive di obblighi e di limiti di legge  e,  in  particolare,
conforma ai principi  di  liceita',  trasparenza  e  correttezza  del
trattamento sanciti dal  Regolamento  (UE)  2016/679  e  dal  decreto
legislativo n. 196/2003: 
      a) l'acquisizione di dati personali presso altri  titolari  del
trattamento, anche mediante mera consultazione,  verificando  che  si
abbia titolo per ottenerli; 
      b) il ricorso ad attivita'  lecite  di  rilevamento,  specie  a
distanza, e di audio/videoripresa; 
      c) la raccolta di dati biometrici. 
    2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei  dati  le
disposizioni di cui all'art.  2,  commi  4,  5  e  6  delle  presenti
regole)).