Art. 2.
            Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8
          del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
  1.  Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  «Art.  8-bis  (Capacita'  e requisiti professionali degli addetti e
dei  responsabili  dei  servizi di prevenzione e protezione interni o
esterni).  -  1.  Le  capacita'  ed  i  requisiti  professionali  dei
responsabili  e  degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione
interni  o  esterni  devono  essere  adeguati  alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
  2.  Per  lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui
al  comma  1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere
inoltre  in  possesso  di  un  attestato  di  frequenza, con verifica
dell'apprendimento,  a  specifici  corsi  di formazione adeguati alla
natura  dei  rischi  presenti  sul  luogo  di  lavoro e relativi alle
attivita' lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano  sono  individuati  gli  indirizzi  ed i requisiti minimi dei
corsi.
  3.  I  corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
regioni   e   province   autonome,  dalle  universita',  dall'ISPESL,
dall'INAIL,   dall'Istituto   italiano   di   medicina  sociale,  dal
Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della
difesa   civile,  dall'amministrazione  della  Difesa,  dalla  Scuola
superiore   della   pubblica   amministrazione,   dalle  associazioni
sindacali  dei  datori  di  lavoro o dei lavoratori o dagli organismi
paritetici.  Altri  soggetti  formatori possono essere individuati in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  4.  Per  lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione  e  protezione,  oltre ai requisiti di cui al comma 2, e'
necessario   possedere   un  attestato  di  frequenza,  con  verifica
dell'apprendimento,  a  specifici  corsi  di formazione in materia di
prevenzione  e  protezione  dei  rischi, anche di natura ergonomica e
psico-sociale,  di  organizzazione e gestione delle attivita' tecnico
amministrative  e  di  tecniche  di  comunicazione  in  azienda  e di
relazioni sindacali.
  5.  I  responsabili  e  gli  addetti  dei  servizi di prevenzione e
protezione  sono  tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo
indirizzi  definiti  in  sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
  6.  Coloro  che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria
della  sicurezza  e  protezione"  o  di  "Scienze  della  sicurezza e
protezione"  o  di  "Tecnico  della  prevenzione  nell'ambiente e nei
luoghi  di  lavoro"  sono  esonerati  dalla  frequenza  ai  corsi  di
formazione di cui al comma 2.
  7. E' fatto salvo l'articolo 10.
  8.  Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma
3,  organizzano  i  corsi  di formazione secondo tariffe, determinate
sulla  base  del  costo  effettivo del servizio, da stabilire, con le
relative modalita' di versamento, con decreto del Ministro competente
per  materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  9.  Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  presente  decreto,
organizzano   i   corsi   di  formazione  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie   proprie   o   con   le   maggiori   entrate   derivanti
dall'espletamento di dette attivita' a carico dei partecipanti.
  10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni
ai  corsi  di  formazione di cui al presente articolo e' disposta nei
limiti  delle  risorse  destinate  dalla  legislazione  vigente  alla
formazione del personale medesimo.».