Art. 3.
             Norma transitoria e clausola di cedevolezza
  1.  Possono  svolgere  l'attivita' di addetto o di responsabile del
servizio  di  prevenzione  e  protezione  coloro  che  dimostrino  di
svolgere l'attivita' medesima, professionalmente o alle dipendenze di
un  datore  di  lavoro,  da  almeno sei mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire
un  attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo
2,  primo  capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo
2,  primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivita' di addetto
o  di  responsabile  del  servizio di prevenzione e protezione coloro
che,  in  possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione   secondaria   superiore,  abbiano  frequentato  corsi  di
formazione  organizzati  da  enti  e  organismi  pubblici  o da altri
soggetti  ritenuti  idonei  dalle  regioni.  Tali corsi devono essere
rispondenti  ai  contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3
del  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro  della  sanita'  in  data  16 gennaio 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
  3.  In  relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma
della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie
di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento  e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi,
con  riferimento  al  requisiti  e capacita' dei responsabili e degli
addetti  ai  servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della
Corte  di  giustizia  della  Comunita'  europea del 15 novembre 2001,
nella  causa  n.  49/00,  si  applicano  sino alla data di entrata in
vigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincia
autonoma,   nel   rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario  e  dei  principi  fondamentali  desumibili  dal presente
decreto.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 giugno 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 3:
              - Il decreto del Ministro della sanita' 16 gennaio 1997
          reca:  «Definizioni  dei  casi di riduzione della frequenza
          della  visita  degli ambienti di lavoro da parte del medico
          competente.».
              -  L'art.  117,  quinto comma della Costituzione, cosi'
          recita:
              «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».