Art. 2. Accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato 1. Nel corso del rapporto d'impiego, per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l'idoneita' o la non idoneita' fisica e psichica al servizio nel ruolo di appartenenza e' accertata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione effettua visite mediche e accertamenti sanitari programmati e periodici secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che tengono conto degli incarichi svolti, dell'eta', dell'anzianita' di servizio e dell'eventuale presenza di patologie pregresse o croniche. 3. Il giudizio di idoneita' al servizio, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, puo' essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermita', concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute oppure, con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessita' del suddetto giudizio.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente: «Art. 44 (Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici). - 1. I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni: a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio; b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina, preventiva del personale della Polizia di Stato; c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed infortuni; d) svolgono attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresi' le attivita' di sorveglianza e vigilanza, nonche' quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; e) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate; f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale della Polizia di Stato e partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; g) partecipano al collegio medico legale di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913; h) svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di competenza; i) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'art. 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; l) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali; m) non possono esercitare l'attivita' libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza. 2. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma precedente, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche.». - Il testo dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' il seguente: «Art. 77 (Accertamenti medico-legali). - 1. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli istituiti dall'art. 1 del presente decreto legislativo si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali e le relative procedure previste per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094.».