Art. 2.
            Accertamento dell'idoneita' fisica, psichica
                 ed attitudinale degli appartenenti
                   ai ruoli della Polizia di Stato
  1.  Nel corso del rapporto d'impiego, per gli appartenenti ai ruoli
della  Polizia  di  Stato,  l'idoneita'  o  la non idoneita' fisica e
psichica  al servizio nel ruolo di appartenenza e' accertata ai sensi
dell'articolo  44,  comma  1,  lettera  a), del decreto legislativo 5
ottobre  2000,  n. 334, e dell'articolo 77 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
  2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, l'Amministrazione effettua visite
mediche  e  accertamenti  sanitari  programmati  e  periodici secondo
criteri  e  modalita'  stabiliti con decreto del Capo della polizia -
Direttore  generale della pubblica sicurezza, che tengono conto degli
incarichi   svolti,   dell'eta',   dell'anzianita'   di   servizio  e
dell'eventuale presenza di patologie pregresse o croniche.
  3.  Il  giudizio  di  idoneita'  al  servizio,  oltre  che  ai fini
dell'applicazione   delle  disposizioni  contenute  nel  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto
del  Presidente  della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, puo' essere
chiesto  dall'Amministrazione  in occasione di istanze presentate dal
personale  per  congedo  straordinario,  aspettativa  per  motivi  di
salute,   riconoscimento  di  dipendenza  da  causa  di  servizio  di
infermita',  concessioni  di  equo indennizzo, ai fini della dispensa
dal  servizio  per motivi di salute oppure, con adeguata motivazione,
in  relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali
obbiettivamente emerga la necessita' del suddetto giudizio.
 
          Note all'art. 2:
              -   Il  testo  dell'art.  44  del  decreto  legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              «Art.  44  (Attribuzioni  dei direttivi e dei dirigenti
          medici).  -  1.  I  sanitari  della Polizia di Stato, fermo
          restando  quanto  disposto  dall'art.  6, lettera z), della
          legge   23 dicembre   1978,   n.  833,  hanno  le  seguenti
          attribuzioni:
                a) provvedono     all'accertamento     dell'idoneita'
          psicofisica  dei  candidati  ai  concorsi  per l'accesso ai
          ruoli  della  Polizia  di  Stato  ed  alla  verifica, anche
          collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per
          il personale in servizio;
                b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina,
          preventiva del personale della Polizia di Stato;
                c) in   relazione   alle   esigenze  di  servizio,  e
          limitatamente  alle  proprie  attribuzioni,  possono essere
          impiegati  in  operazioni  di  polizia  ed in operazioni di
          soccorso in caso di pubbliche calamita' ed infortuni;
                d) svolgono  attivita'  di  medico  nel  settore  del
          lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero
          dell'interno  e,  coloro  che  hanno  esercitato per almeno
          quattro  anni  tali  attribuzioni,  espletano  altresi'  le
          attivita'  di  sorveglianza  e vigilanza, nonche' quella di
          medico  competente,  previste dalle disposizioni in materia
          di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate
          strutture  e  di  quelle  di  cui all'art. 23, comma 4, del
          decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
          modifiche ed integrazioni;
                e) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica
          anche  con  le  stesse  attribuzioni degli ufficiali medici
          delle Forze armate;
                f) provvedono  all'istruttoria  delle pratiche medico
          legali  del personale della Polizia di Stato e partecipano,
          con   voto  deliberativo,  alle  commissioni  di  cui  agli
          articoli 1  e  5  della  legge  11  marzo  1926,  n.  416 e
          successive  modificazioni, allorche' vengono prese in esame
          pratiche  relative  a personale appartenente ai ruoli della
          Polizia di Stato;
                g) partecipano  al  collegio  medico  legale  di  cui
          all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913;
                h) svolgono,  presso gli istituti di istruzione della
          Polizia  di  Stato,  attivita'  didattica  nel  settore  di
          competenza;
                i) fanno  parte  delle  commissioni mediche locali di
          cui   all'art.   119,  comma  4,  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n.  285  e  all'art.  319 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e di
          quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica
          29 dicembre 1973, n. 1092;
                l) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi
          ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali;
                m) non       possono      esercitare      l'attivita'
          libero-professionale   nei   confronti  degli  appartenenti
          all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
              2.  Ai  fini dell'espletamento delle attivita' previste
          dal  comma  precedente,  l'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza   puo'   stipulare  particolari  convenzioni  con
          strutture sanitarie pubbliche.».
              -  Il  testo  dell'art.  77  del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' il seguente:
              «Art.   77   (Accertamenti  medico-legali).  -  1.  Nei
          confronti  del  personale  appartenente  ai ruoli istituiti
          dall'art.  1  del presente decreto legislativo si applicano
          le  norme  concernenti  gli accertamenti medico-legali e le
          relative   procedure   previste  per  gli  appartenenti  al
          disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
              Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di
          cui  al  presente articolo, si applica l'art. 3 della legge
          23 dicembre 1970, n. 1094.».