ART. 2.

  1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica ai procedimenti
concernenti   i   reati   commessi   e  ai  giudizi  civili  iniziati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 24 luglio 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli