(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
                              INTERESSI 
    1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati  ad
un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto  in
detto altro Stato. 
    2. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i
redditi  dei  titoli  del  debito  pubblico,  delle  obbligazioni  di
prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione 'agli  utili,  e  dei  crediti  di  qualsiasi  natura,
nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date  in
prestito in base alla legislazione  fiscale  dello  Stato  da  cui  i
redditi provengono. 
    3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dai quale provengono
gli interessi, un'attivita' industriale o commerciale  per  mezzo  di
una  stabile  organizzazione  ivi  situata,  ovvero  una  professione
indipendente mediante una base  fissa  ivi  situata,  ed  il  credito
generatore degli interessi si ricolleghi elettivamente  ad  esse.  In
tal  caso,  gli  interessi  sono  imponibili  in  detto  altro  Stato
contraente secondo la propria legislazione. 
    4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario efettivo o tra ciascuno di  essi  e  terze
persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il
quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili  relazioni,
le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  soltanto  a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita' della  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.