(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
                               CANONI 
    1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati,  ad  un
residente dell'altro Stato contraente  sono  imponibili  soltanto  in
tale altro Stato se detto residente e' il beneficiario effettivo  dei
canoni. 
    2. Ai fini del presente articolo il termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la  concessione
in uso, di un diritto d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche,  ivi  comprese  le  pellicole  cinematografiche  e   le
registrazioni  per  trasmissioni  radiofoniche   o   televisive,   di
brevetti, marchi di fabbrica  o  di  commercio,  disegni  o  modelli,
progetti, formule  o  processi  segreti,  nonche'  per  l'uso,  o  la
concessione  in  uso,  di  attrezzature  industriali,  commerciali  o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze  di  carattere
industriale, commerciale o scientifico. 
    3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei  canoni,  residente  di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una professione  indipendente
mediante una base  fissa  ivi  situata,  ed  il  diritto  o  il  bene
generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In  tal
caso, i canoni  sono  imponibili  in  detto  altro  Stato  contraente
secondo la propria legislazione. 
    4. Se, in conseguenza di paricolari relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo e tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della  prestazione  per
la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato  convenuto  tra
debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni,  le
disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   soltanto   a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita' della  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.