(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
                      PROFESSIONI INDIPENDENTI 
    1. I redditi che un residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'esercizio di una libera professione  o  da  altre  attivita'  di
carattere indipendente sono imponibili soltanto  in  detto  Stato,  a
meno che tale residente non disponga  abitualmente  nell'altro  Stato
contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'.  Se
egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro
Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili  a
detta base fissa. 
    2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le
attivita'  indipendenti   di   carattere   scientifico,   letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita'  indipendenti
dei medici. avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.