(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
                         LAVORO SUBORDINATO 
    1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21
i salari, gli stipendi e  le  altre  remunerazioni  analoghe  che  un
residente  di  uno  Stato  contraente  riceve  in  corrispettivo   di
un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in  detto  Stato,  a
meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. 
Se l'attivita' e' quivi svolta,  le  remunerazioni  percepite  a  tal
titolo sono imponibili in questo altro Stato. 
    2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1,  le  remunerazioni
che un residente di uno Stato contraente riceve in  corrispettivo  di
un'attivita'  dipendente  svolta  nell'altro  Stato  contraente  sono
imponibili soltanto nel primo Stato se: 
    (a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un  periodo  o
periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in  un  periodo  di
dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale 
considerato, e 
    (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di 
lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e 
    (c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da  una  stabile
organizzazione o da una  base  fissa  che  il  datore  di  lavoro  ha
nell'altro Stato. 
    3. Nonostante le disposizioni precedenti del  presente  articolo,
le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro  subordinato
svolto a  bordo  di  navi  o  di  aeromobili  impiegati  in  traffico
internazionale sono imponibili nello Stato contraente  nel  quale  e'
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.