(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
                         ARTISTI E SPORTIVI 
    1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15,  i  redditi
che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni
personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita'  di  artista
dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio
o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo,
sono imponibili in detto altro Stato. 
    2.  Quando  il  reddito  derivante   da   prestazioni   personali
esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in  tale
qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista  o  dallo
sportivo medesimi, detto reddito puo'  essere  tassato,  nello  Stato
contraente  dove  dette  prestazioni  sono   svolte   nonostante   le
disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.