(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
                              PENSIONI 
    1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo  19,
le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente
di uno Stato contraente in relazione  ad  un  cessato  impiego,  sono
imponibili soltanto in questo Stato. 
    2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allorche'  il
beneficiario  dei  redditi  non  e'   assoggettato   ad   imposizione
relativamente a tali redditi nello Stato di cui  e'  residente  e  in
conformita' alla legislazione di detto  Stato.  In  tal  caso,  detti
redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono. 
    3. Se un residente di  uno  Stato  contraente  diviene  residente
dell'altro Stato contraente, le somme  ricevute  da  detto  residente
all'atto  della  cessazione  dell'impiego  nel   primo   Stato   come
indennita' di fine rapporto o  remunerazioni  forfettarie  di  natura
analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai  fini
del presente paragrafo, l'espressione "indennita' di  fine  rapporto"
comprende i pagamenti effettuati  all'atto  della  cessazione  di  un
incarico o di un impiego di una persona fisica.