(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
                         FUNZIONI PUBBLICHE 
    1. (a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni,  pagate  da  uno
Stato contraente o da una sua suddivisione politica o  amministrativa
o da un suo ente locale a una persona  fisica,  in  corrispettivo  di
servizi resi a detto Stato o  a  detta  suddivisione  od  ente,  sono
imponibili soltanto in detto Stato; 
    (b)  Tuttavia,  tali  remunerazioni  sono   imponibili   soltanto
nell'altro Stato contraente qualora i servizi  siano  resi  in  detto
Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale: 
    (i) abbia la nazionalita' di detto Stato; o 
    (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo  scopo  di
rendervi i servizi. 
    2. (a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o  da  una
sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente  locale,
sia  direttamente  sia  mediante  prelevamento  da  fondi   da   essi
costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi  a
detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili  soltanto
in questo Stato. 
    (b) Tuttavia tali pensioni sono  imponibili  soltanto  nell'altro
Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo
Stato e ne abbia la nazionalita'. 
    3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si  applicano  alle
remunerazioni o pensioni pagate  in  corrispettivo  di  servizi  resi
nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata  da
uno  Stato  contraente  o  da  una  sua   suddivisione   politica   o
amministrativa o da un suo ente locale.