(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                         IMPOSTE CONSIDERATE 
    1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito  e
sul  patrimonio  prelevate  per  conto  di   ciascuno   degli   Stati
contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative  o  dei
suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 
    2. Sono considerate imposte  sul  reddito  e  sul  patrimonio  le
imposte prelevate sul reddito complessivo  o  sul  patrimonio,  o  su
elementi del reddito o del  patrimonio,  comprese  le  imposte  sugli
utili derivanti  dall'alienazione  di  beni  mobili  o  immobili,  le
imposte  sull'ammontare  complessivo  degli  stipendi  e  dei  salari
corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 
    3. Le imposte attuali cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in
particolare: 
    (b) per quanto concerne l'Italia: 
    1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
    2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
    3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive 
    ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte 
    (cui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 
    (a) per quanto concerne la Georgia: 
    1 - l'imposta sugli utili (reddito) delle societa'; 
    2 - l'imposta sui beni delle societa'; 
    3 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
    4 - l'imposta sui beni delle persone fisiche ancorche' riscosse 
mediante ritenuta alla fonte 
    (qui di seguito indicate quaIi "imposta georgiana") 
    4. La Convenzione si applichera' anche  alle  imposte  di  natura
identica o analoga che verranno istituite dopo la  data  della  firma
della presente  Convenzione  in  aggiunta  o  in  sostituzione  delle
imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti  si
comunicheranno le  modifiche  importanti  apportate  alle  rispettive
legislazioni fiscali. 
    5. La Convenzione non si applica  alle  imposte  (sia  che  siano
riscosse alla fonte oppure no) sulle vincite alle lotterie, sui premi
diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da
giochi  di  abilita',  da  concorsi  a  premi,  da  pronostici  e  da
scommesse.