Articolo 20 PROFESSORI E INSEGNANTI 1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'universita', collegio, scuola od altro analogo istituto, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca. 2. Il presente Articolo non si applica ai redditi derivanti da attivita' di ricerca qualora la ricerca sia effettuata non nell'interesse pubblico, ma principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone.