(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
                       PROFESSORI E INSEGNANTI 
    1.  Un  professore  od   un   insegnante   il   quale   soggiorni
temporaneamente, per un periodo non superiore  a  due  anni,  in  uno
Stato contraente allo scopo di insegnare  o  di  effettuare  ricerche
presso un'universita', collegio, scuola od altro analogo istituto,  e
che e', o era  immediatamente  prima  di  tale  soggiorno,  residente
dell'altro Stato contraente e' esente  da  imposta  nel  detto  primo
Stato   contraente   limitatamente   alle   remunerazioni   derivanti
dall'attivita' di insegnamento o di ricerca. 
    2. Il presente Articolo non si applica ai  redditi  derivanti  da
attivita'  di  ricerca  qualora  la  ricerca   sia   effettuata   non
nell'interesse pubblico, ma principalmente nell'interesse privato  di
una o piu' persone.