(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
                            ALTRI REDDITI 
    1.  Gli  elementi  di  reddito  di  un  residente  di  uno  Stato
contraente, qualunque ne sia  la  provenienza,  che  non  sono  stati
trattati negli articoli precedenti della presente  Convenzione,  sono
imponibili soltanto in questo Stato. 
    2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si  applicano  ai  redditi
diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo  2
dell'articolo 6, nel caso in cui il  beneficiario  di  tali  redditi,
residente  di  uno  Stato  contraente,  eserciti   nell'altro   Stato
contraente sia una attivita' industriale o commerciale per  mezzo  di
una  stabile  organizzazione  ivi  situata,   sia   una   professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il
bene produttivo del  reddito  si  ricolleghi  effettivamente  a  tale
stabile organizzazione o base fissa. In  tal  caso  gli  elementi  di
reddito sono imponibili in detto altro Stato  contraente  secondo  la
propria legislazione. 
    3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti  tra  le
persone che hanno svolto le attivita' da cui ritraggono i redditi  di
cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attivita' eccede quello che
sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del
paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo  ammontare.  In  tal
caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile  in  conformita'
alla legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto  conto  delle
altre disposizioni della presente Convenzione.