(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
                             PATRIMONIO 
    1.  Il  patrimonio  costituito  da  beni  immobili,   specificati
all'articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato  Contraente  e
situati nell'altro Stato Contraente, e'  imponibile  in  detto  altro
Stato. 
    2.  II  patrimonio  costituito  da  beni  mobili  facenti   parte
dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato
Contraente ha nell'altro Stato  contraente,  ovvero  di  beni  mobili
appartenenti ad una base fissa di cui dispone  un  residente  di  uno
Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio  di  una
professione indipendente sono imponibili in detto altro Stato. 
    3. Il patrimonio costituito da navi e  da  aeromobili  utilizzati
nel traffico internazionale, nonche' dai beni diversi dai beni mobili
relativi al  loro  esercizio,  e'  imponibile  soltanto  nello  Stato
contraente  in  cui  e'  situata  la  sede  di  direzione   effettiva
dell'impresa. 
    4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno
Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.