(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
                ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 
    1. Si conviene che  la  doppia  imposizione  sara'  eliminata  in
conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 
    2. Per quanto concerne la Georgia: 
    Se un residente  della  Georgia  ritrae  redditi  o  possiede  un
patrimonio che,  in  conformita'  alle  disposizioni  della  presente
Convenzione, sono imponibili in Italia, la Georgia deve accordare: 
    (a) una deduzione dall'imposta sul reddito di tale  residente  di
ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia; 
    (b) una deduzione dall'imposta sul patrimonio di  tale  residente
di ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia. 
    In entrambi i casi, tuttavia, tale deduzione non potra'  eccedere
la quota dell'imposta sul  reddito  o  dell'imposta  sul  patrimonio,
calcolate prima che venga  concessa  la  deduzione,  attribuibile  ai
redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei casi. 
    3. Per quanto concerne l'Italia: 
    Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono
imponibili in Georgia, l'Italia nel calcolare le proprie imposte  sul
reddito specificate nell'articolo 2 della presente  Convenzione  puo'
includere nella base imponibile di tali  imposte  detti  elementi  di
reddito, a meno che espresse disposizioni della presente  Convenzione
non stabiliscano diversamente. 
    In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi'  calcolate
l'imposta  sui  redditi  pagata  in  Georgia,  ma  l'ammontare  della
deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui  gli  stessi
concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
    Tuttavia, nessuna deduzione sara'  accordata  ove  l'elemento  di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta
a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base
alla legislazione italiana.