(Convenzione - art. 26)
                             Articolo 26 
                        PROCEDURA AMICHEVOLE 
    1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o  da
entrambi gli Stati contraenti comportano  o  comporteranno  per  essa
un'imposizione  non  conforme  alle   disposizioni   della   presente
Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti  dalla
legislazione  nazionale  di   detti   Stati,   sottoporre   il   caso
all'autorita' competente dello Stato contraente di cui  e'  residente
o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo  1
dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede  la
nazionalita'. Il caso deve essere  sottoposto  entro  atre  anni  che
seguono la prima notifica della misura  che  comporta  un'imposizione
non conforme alle disposizioni della Convenzione. 
    L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa
non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del
suo meglio per regolare il caso di  comune  accordo  con  l'autorita'
competente dell'altro  Stato  contraente,  al  fine  di  evitare  una
tassazione non conforme  alla  Convenzione.  Ogni  accordo  raggiunto
sara'  adempiuto  nonostante  i  limiti  temporali   previsti   dalla
legislazione nazionale degli Stati contraenti. 
    3. Le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  faranno  del
loro meglio per risolvere di comune accordo le difficolta' o i  dubbi
inerenti all'interpretazione o  all'applicazione  della  Convenzione.
Esse potranno  anche  consultarsi  per  l'eliminazione  della  doppia
imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione. 
    4.  Le  autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti  potranno
comunicare direttamente tra loro alfine di pervenire  ad  un  accordo
come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora  venga  ritenuto  che
degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una  Commissione
formata da rappresentanti  delle  autorita'  competenti  degli  Stati
contraenti. 
    5. Nei casi previsti dai precedenti  articoli,  se  le  autorita'
competenti degli Stati contraenti  non  raggiungono  un  accordo  che
elimina la doppia imposizione entro due anni dalla  data  in  cui  il
caso e' stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, ed  il(i)
contribuente(i) si impegna(no) ad ottemperare alle decisioni  di  una
Commissione arbitrale, le autorita' competenti possono istituire  per
ogni caso specifico detta Commissione con l'incarico di  emettere  un
parere sul modo di eliminare  la  doppia  imposizione.  L'istituzione
della Commissione puo' aver luogo  soltanto  se  le  Parti  in  causa
rinunciano preventivamente senza riserve o condizioni - agli atti del
giudizio in corso presso il tribunale nazionale. 
    La  Commissione  arbitrale  e'  composta  da  tre   membri   cosi
designati: ciascuna autorita' competente designa un membro ed  i  due
membri designano, di comune accordo, il 
    Presidente,   scegliendolo    tra    personalita'    indipendenti
appartenenti agli Stati  contraenti  o  ad  uno  Stato  terzo  membro
dell'OCSE. 
    La Commissione, nel pronunciare il  suo  parere,  applichera'  le
disposizioni della presente Convenzione ed  i  principi  generali  di
diritto internazionale,  tenendo  conto  della  legislazione  interna
degli Stati contraenti.  La  Commissione  arbitrale  stabilisce  essa
stessa le regole del procedimento arbitrale. 
    La persona puo', qualora ne faccia richiesta, essere ascoltata  o
farsi rappresentare dinanzi alla Commissione. Se  la  Commissione  lo
richiede, la persona e' tenuta a presentarsi dinanzi alla medesima  o
a farvisi rappresentare. 
    6. La Commissione rende il suo parere entro sei mesi  dalla  data
in cui e' stato sottoposto il caso. La Commissione arbitrale delibera
a maggioranza semplice dei suoi componenti. Il voto del Presidente e'
prevalente nel caso in cui i membri designati da  ciascuna  autorita'
competente esprimano voti diversi. 
    Entro  sei  mesi  dalla  pronuncia  del  parere  da  parte  della
Commissione arbitrale, le autorita' competenti  delle  Parti  possono
ancora adottare, di comune accordo,  misure  volte  ad  eliminare  la
causa che ha determinato l'insorgere della  controversia.  Le  misure
cosi'  adottate  possono  essere  non  conformi   al   parere   della
Commissione arbitrale. Qualora entro sei mesi e'  daIl'emissione  del
parere da parte della Commissione arbitrale le  autorita'  competenti
delle Parti non abbiano raggiunto un accordo per eliminare  la  causa
della controversia, esse devono conformarsi a detto parere  e  dargli
esecuzione. 
    7. Le spese procedurali della Commissione sono suddivise in parti
uguali tra gli Stati interessati.