(Convenzione - art. 27)
                             Articolo 27 
                       SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
    1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno
le  informazioni  necessarie  per  applicare  le  disposizioni  della
presente  Convenzione  o  quelle  delle  leggi  interne  degli  Stati
contraenti relative alle imposte previste  dalla  Convenzione,  nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria
alla Convenzione, nonche'  per  prevenire  le  evasioni  fiscali.  Lo
scambio di  informazioni  non  viene  limitato  dall'articolo  1.  Le
informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete,
analogamente alle informazioni ottenute  in  base  alla  legislazione
interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone  od
autorita' (ivi compresi i  tribunali  e  gli  organi  amministrativi)
incaricate  dell'accertamento  o  della  riscossione  delle   imposte
previste  dalla  Convenzione,  delle  procedure  o  dei  procedimenti
concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per
tali  imposte.  Dette  persone  od   autorita'   utilizzeranno   tali
informazioni soltanto per questi  fini.  Esse  potranno  servirsi  di
queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei
giudizi. 
    2. Le disposizioni del paragrafo 1 non  possono  in  nessun  caso
essere interpretate nel senso di  imporre  ad  uno  Stato  contraente
l'obbligo: 
    (a) di  adottare  provvedimenti  amministrativi  in  deroga  alla
propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a  quelle
dell'altro Stato contraente; 
    (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in
base alla propria legislazione o nel  quadro  della  propria  normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 
    (c) di fornire informazioni che potrebbero  rivelare  un  segreto
commerciale, industriale, professionale  o  un  processo  commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.