(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
                        DEFINIZIONI GENERALI 
    1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non
richieda una diversa interpretazione: 
    (a)  il  termine  "Italia"  designa  la  Repubblica  Italiana   e
comprende qualsiasi zona situata al di fuori  del  mare  territoriale
che e' considerata come zona all'interno  della  quale  l'Italia,  in
conformita' alla propria legislazione ed al  diritto  internazionale,
esercita diritti sovrani per  quanto  concerne  l'esplorazione  e  lo
sfruttamento delle  risorse  naturali  del  fondo  e  del  sottosuolo
marini, nonche' delle acque sovrastanti; 
    (b) il termine "Georgia" designa tutto il territorio riconosciuto
dalla comunita' internazionale quale rientrante entro  i  confini  di
Stato della Georgia, comprese le acque interne, il mare territoriale,
lo spazio  aereo  sovrastante,  la  zona  economica  esclusiva  e  la
piattaforma continentale adiacente al  suo  litorale  marittimo,  sui
quali la Georgia, in  conformita'  al  diritto  internazionale,  puo'
esercitare diritti di sovranita'. 
    (c) le  espressioni  "uno  Stato  contraente"  e  "l'altro  Stato
contraente" designano, come  il  contesto  richiede,  l'Italia  o  la
Georgia; 
    (d) il  termine  "persona"  comprende  una  persona  fisica,  una
societa' ed ogni altra associazione di persone; 
    (e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona  giuridica  o
qualsiasi  ente  che  e'  considerato  persona  giuridica   ai   fini
dell'imposizione; 
    (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente"  e  "impresa
dell'altro Stato  contraente"  designano  rispettivamente  un'impresa
esercitata da un residente  di  uno  Stato  contraente  e  un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 
    (g) l'espressione  "traffico  internazionale"  designa  qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato per mezzo  di  una  nave  o  di  un
aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione  effettiva
e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in  cui  la
nave o  l'aeromobile  sia  utilizzato  esclusivamente  tra  localita'
situate nell'altro Stato contraente; 
    (h) il termine "nazionali" designa: 
    (i) le persone fisiche che hanno la  nazionalita'  di  uno  Stato
contraente; 
    (ii)  le  persone  giuridiche,  le  societa'  di  persone  e   le
associazioni costituiti in conformita' della legislazione  in  vigore
in uno Stato contraente; 
    (i) l'espressione "autorita' competente" designa: 
    (i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. 
    (ii) per quanto concerne la Georgia, il Ministero delle Finanze; 
    2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di  uno
Stato contraente, le espressioni non diversamente definite  hanno  il
significato che ad esse e' attribuito  dalla  legislazione  di  detto
Stato contraente relativa alle imposte oggetto della  Convenzione,  a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.